Art. 45.

      1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.
      2. Se gli accessi effettuati dagli ufficiali giudiziari sono in comuni diversi o situati a una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.
      3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese dì spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.

 

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      4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per gli atti effettuati in comuni diversi o con accessi a una distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito unitamente ai diritti.